Un tempo i singoli capi d’istituto avevano poteri disciplinari limitati. Oggi accentrano il potere di avviare il procedimento, quello di indagare e quello di giudicare: facendo un parallelismo con il sistema giudiziario, il dirigente è al tempo stesso il pubblico ministero che avvia il processo, il giudice istruttore incaricato di indagare sul fatto, raccogliere le testimonianze e le prove utili ai fini del giudizio, e infine è anche il giudice, colui cioè che emette la sentenza e stabilisce la pena.
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