Sulla UIF di Banca d'Italia, che qualcuno cita per dire che non c'erano obblighi. È vero, e nessuno ha sostenuto il contrario. Ma la stessa pagina spiega che la UIF diffonde agli operatori, oltre alle liste ONU e UE, anche "ulteriori liste" fra cui quella dell'Office of Foreign Assets Control. Nessun obbligo, e nessuna irrilevanza.
https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/
C'è poi la domanda che nessuno fa: una sentenza italiana proteggerebbe la banca? Un giudice di Pisa può ordinare di sbloccare i fondi, e la banca dovrebbe obbedire. Ma quell'ordine vincola la banca, non l'ufficio americano. Eseguirlo resterebbe, per l'OFAC, la stessa operazione di prima. Il giudice risolve il caso, non toglie l'esposizione.
La strada che porta da qualche parte esiste, ed è poco battuta. Chi finisce nella lista può chiedere all'OFAC la revisione della propria designazione: la procedura è pubblica e sta sul loro sito. È lenta e non garantisce nulla, ma è l'unico posto dove la decisione può essere davvero smontata, invece che aggirata.
https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-list-sdn-list/filing-a-petition-for-removal-from-an-ofac-list
Si può anche chiedere all'OFAC una licenza specifica per singole operazioni. Ma lì vogliono sapere l'importo, chi è la controparte, quale intermediario usa e la ragione economica dell'operazione. Una per una. Non è un lasciapassare: è un permesso che l'ufficio americano concede caso per caso, senza tempi garantiti.
Stessa cosa per la sentenza europea di giugno, la C-81/24. Dice che non esistono automatismi, ed è vero. Ma dire "niente automatismi, valutate caso per caso" significa dire alla banca di misurare il proprio rischio, non di ignorarlo. E riguardava il diniego di un conto di base a una persona fisica, non la chiusura del rapporto con un'associazione designata.
https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2026-06/cp260084en.pdf
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